
Ormai l’odissea del tanto atteso decreto FER 1 sembra essere giunta a destinazione.
Decreto di cui prima bozza diffusa nel marzo 2018 con la vecchia legislatura ha visto un susseguirsi di modifiche e passaggi tra i diversi dicasteri, enti preposti e comunità europea.
Eravamo rimasti a una situazione di stallo con la Comunità Europea. La Commissione, infatti, aveva trasmesso delle osservazioni alle autorità italiane tra il 26 febbraio e l’11 giugno, ricevendo tempestivamente le repliche il 10 maggio e il 12 giugno.
Di fatto uno dei nodi erano l’esclusione dallo schema degli impianti geotermici e alcune tipologie di impianti idroelettrici.
Temi smarcati definendo per la geotermia una la tecnologia costosa e che quindi con il rischio di non concorre ad armi pari con le altre tecnologie incentivate (Fotovoltaico ed Eolico prevalentemente) rimandandola al FER 2, decreto che vedrà incentivare tutte le fonti rinnovabili “innovative” ovvero con tecnologie economicamente più costose che necessitano di maggiore aiuti (Cogenerazione Biomassa Biogas Geotermia…etc)
Per quel che concerne, invece, l’idroelettrico lo schema incentivante viene limitato dalle autorità italiane ai soli impianti che non hanno un impatto rilevante sui corpi idrici e a quelli con concessione assegnata nel rispetto delle linee guida nazionali del 2017 è in linea con le Eeag.
Ulteriore osservazione fatta sia dalla commissione sia da molte associazioni di categoria al governo italiano è quella di mettere in rilievo il fatto che sia un errore far concorrere eolico e fotovoltaico insieme negli stessi gruppi a registro, dal momento che il FV ha già raggiunto la market parity mentre l’eolico ha ancora bisogno di sostegno.
La replica dell’Italia, che ci lascia perplessi, è stata quella di dire affermare che “l’attuale tasso di sviluppo del FV non sarebbe sufficiente a centrare il target al 2030”.
Incassato l’ok da parte della Commissione Europea, il ministero dello sviluppo economico e del ministero dell’ambiente hanno firmato il Decreto in data 4 luglio. il testo infine è stato registrato alla Conte dei Conti in data 25 luglio.
Si attende ora dunque l’ultimo step ovvero la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quasi sicuramente avverrà la prossima settimana.
Cerchiamo di fare una sintesi del testo per identificare gli interventi incentivati
Il decreto FER1 prevede l’introduzione di “meccanismi di incentivazione” per la realizzazione prevalentemente d’impianti Fotovoltaici ed Eolici.
La potenza complessiva incentivata sarà pari a 8 GW che consentirà un aumento di produzione da fonti rinnovabili par a 12 miliari di kWh e un giro d’affari pari a 10 miliardi di euro
Il regolamento non prevede l’accesso diretto alla tariffa incentivante, ma è soggetto ad un meccanismo registri ed aste in funzione della potenza.
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Impianti da 20 kW e inferiori a 1MW saranno assoggettati ai REGISTRI mentre impianti superiore a 1 MW saranno assoggettati alle ASTE.
i registri saranno complessivamente 7 e l’unica data interessante per il 2019 sarà quella del 30 settembre ovvero data apertura del primo bando.
Per poter iscrivere un impianto a un bando c’è necessità di avere alcuni requisiti:
Inoltre per gli impianti fotovoltaici essi devono essere di nuova costruzione e non ubicati in aree agricole.
Un chiarimento in merito alle serre e i manufatti agricoli è stato fatto al GSE ne sapremo a stretto giro.
Un’eccezione è stata fatta per gli impianti eolici non entrati in esercizio in tempo utile per beneficiare del vecchio sistema incentivante al 30/12/2017.
La tariffa sarà quella di questo decreto ma verrà omesso il comma circa la necessità di non aver avviato il cantiere. Si attendono comunque le REGOLE APPLICATIVE per valutare nel dettaglio le fattispecie.
Ci sarà poi tempo 15 mesi dalla data comunicazione aggiudicazione incentivo per l’entrata in esercizio dell’impianto. Il mancato rispetto comporterà diversi provvedimenti, a seconda di casi specifici, tra cui l’applicazione di decurtazioni alla tariffa spettante riconosciuta, la decadenza del diritto all’accesso ai benefici, l’escussione della tariffa versata
A conti fatti la realizzazione dell’impianto potrà esser fatta sicuramente a partire dal mese di gennaio/febbraio 2020.
Ricordiamo infine che i registri saranno suddivisi in 4 gruppi indipendenti:
il decreto stabilisce dei criteri di priorità che andranno a definire la graduatoria dei registri
Nello specifico rientrano nei criteri di priorità le seguenti fattispecie:
Gli impianti fotovoltaici che prevendono lo smaltimento di copertura in eternit/amianto (gruppo A-2) è previsto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l’energia prodotta.
Per gli impianti di potenza inferiore 100 kW realizzati su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, valido solo se l’energia autoconsumata è superiore al 40%.
Gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto.
un interessante spunto di approfondimento potrebbe essere la partecipazione al decreto come unico soggetto aggregato.
Questa fattispecie sposa bene con la nuova Legge della Regione Puglia sulle Comunità Energetiche e sulla risoluzione del Senato della Repubblica sul tema.
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