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Nelle tue forniture hai “Clienti Nascosti”?
L’ex Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico oggi ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha regolamentato e avviato una serie di procedure che porteranno all’emersione dei cosiddetti clienti “nascosti”, ovvero di clienti finali a cui è attribuita un unità di consuma a che sono privi di un proprio punto di connessione finale sulla rete elettrica in quanto condividono un POD con altri clienti.
L’autorità ha definito le 3 configurazioni consentite dalla regolamentazione cogente. Nel caso in cui la fattispecie non rientra nella casistica si è dinnanzi a una situazione di cliente finale nascosto.
L’attività dell’ARERA è finalizzata a individuare i clienti finali “nascosti” mediante la collaborazione dell’uffici dell’agenzia del territorio (catasto), GSE, Distributori di Energia Elettrica e Ufficio delle dogane.
La casistica è molto articolata ma tutto è incentrato sulla definizione di Unità di Consumo
Unità di consumo (UC): “insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:
Di fatto un cliente nascosto è colpevole di non pagare il corrispettivo tariffario a copertura degli oneri generali del sistema e le relative imposte. Questa situazione può diventare anche più pesante li dove si è soggetti a Officina Elettrica e quindi li dove esiste un impianto FER per esempio. In questo caso si configura il presupposto di reato per non aver contabilizzato accise e aver sottoscritto atti di notorietà falsi che ai sensi del codice penale rappresenta un reato.
L’autorità ha stabilito come data ultima per la regolamentazione il 30 giugno 2018, entro la quale i clienti finali “nascosti” possono richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni.
i clienti finali “nascosti” che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, quali gestore di rete, Agenzia delle Dogane, etc., saranno soggetti a sanzioni maggiorate del 30%, andando a restituire quanto dovuto dall’1 gennaio 2014 fino alla data della regolarizzazione
Al riguardo, i gestori di rete, qualora dovessero individuare, anche in via presunta, alcuni clienti finali “nascosti”, sono tenuti a darne comunicazione a CSEA e all’Autorità per le azioni di competenza. L’Autorità, ove necessario, può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra.
Per chi volesse approfondire riportiamo i testi normativi di riferimento:
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