Hai Rinnovato il tuo CPI? (Certificato Prevenzione Incendi)

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Sei attività Soggetta al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI)?


I titolari di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco sono tenuti, prima dello scadere del periodo di validità del Certificato Prevenzioni Incendi (CPI), di presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

La normativa di riferimento è il DPR 151 del 01 agosto 2011, norma che ha stravolto i principi base della prevenzione incendi introducendo nuove classificazioni, disposizioni e modalità di presentazione dei vari procedimenti di prevenzione incendi.

È doveroso procedere innanzitutto a fare una breve premessa introduttiva al decreto.

Esso prevede la classificazione delle “attività soggette“, in funzione alla gravità del rischio, in 3 categorie:

Categoria A Costituita da tutte le attività che possiedono una “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente
Categoria B Comprende le attività già inserite nella categoria A ma contraddistinte da un maggior livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regola tecnica di riferimento.
Categoria C Comprendente tutte le attività che hanno un elevato livello di complessità, a prescindere che abbiano o no una specifica regola tecnica.

 

In base alla tipologia di Categoria varia tutta una serie di adempimenti procedurali indispensabili per poter esercire l’attività in regola.

Per le attività di tipologia C è necessario ottenere il Certificato Prevenzioni Incendi e, cosa fondamentale, rinnovarne periodicamente la validità.

Con il DPR 151 si è sostituito la parola “richiesta” con “attestazione” di rinnovo.

Ciò aggrava sul titolare e sul progettista una nuova serie di responsabilità tra cui quella di asseverare l’adeguatezza di tutte le misure antincendio presenti presso l’immobile oltre a tutte una serie di controlli necessari per poter attestare la conformità ai fini antincendio.

Il titolare dell’attività soggetta è tenuto, entro 5 anni dall’ottenimento del Certificato Prevenzioni Incendi, a procedere con la richiesta del rinnovo periodico di conformità. Ciò è valido per la quasi totalità delle attività, fanno eccezione una serie limitata di esse dove il rinnovo deve essere inoltrato entro 10 anni.

Il DPR prevede che un professionista antincendio effettui tutta una serie di controlli, iniziando dalla verifica degli impianti, già prevista in precedenza, fino al controllo di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio, strutture di compartimentazione, via di fuga, segnaletica, dispositivi antincendio.

Ricordiamo che tutti gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature necessarie al fine della sicurezza non sono eterne ma è necessario procedere con una costante manutenzione. Tutto ciò è imposto dalla norma ma principalmente dal buon senso, prova a pensare per esempio se nel momento del bisogno un estintore non funzioni!!

Nel caso di anomalie bisogna agire per sanare prima di procedere con l’attestazione.

Ma cosa succede se si sono oltrepassati i 5 anni e si è fuori termine?


Il DPR non prevede che ciò possa accadere e il Ministero degli Interni ha rilasciato ai Comandi Provinciali alcune Note Ministeriali. Ciò nonostante rimangono molte incertezze sull’argomento.

Una cosa è certa, il certificato ha una scadenza superata la quale esercire un’attività si configura come un reato. Infatti non rinnovare presuppone l’ipotesi di reato ed è punito con arresto sino ad un anno o ammende fino a 2.582€. Questo è solo il minimo perché gli ufficiali giudiziari hanno il potere giuridico di chiudere l’attività.

Se questo è il tuo caso, contattaci perché vedremo come poterti aiutare al fine di gestire con la nostra esperienza la situazione.

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Nel caso invece vuoi che verifichiamo la tua documentazione, non esitare a contattarci. Analizzeremo la tua situazione.

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