[vc_row 0=””][vc_column width=”1/3″][ucaddon_uc_caption_hover_effects_4 image=”2940″ caption_title=”Attestazione di Prestazione Energetica” caption_subtitle=”www.ingbalzano.com” button_link=”https://www.ingbalzano.com”][vc_row_inner 0=””][vc_column_inner 0=””]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text 0=””]Sempre più spesso si sente parlare dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, “certificato energetico”). Con questo articolo entreremo nel merito per capire cos’è, a cosa serve e quando è obbligatorio redigerlo.
Cos’è un Attestazione di Prestazione Energetica?
Comunemente indicato con APE è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti per migliorare l’efficienza energetica.
Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).
La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.
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La casistica è varia e analizzeremo insieme quali sono i principali casi in cui è obbligatorio redigere il documento.
L’APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi, rientrano nel caso in cui è obbligatorio redigere il documento.
Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto.
“”Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.””
L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
L’APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio.
La validità è però legata al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio previsti dalla normativa vigente (DPR 74/2013). Se i controlli non sono effettuati, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi motivi occorre allegare all’APE i libretti degli impianti.
Ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.
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