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Con la delibera 786/2016/R/EEL, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, definisce tempistiche e modalità entro cui tutti i proprietari di impianti per la produzione di energia elettrica, dovranno provvedere obbligatoriamente alle tarature dei sistemi di interfaccia.
La Delibera è relativa alle tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo.
In questo articolo vedremo in sintesi cosa prevede la delibera e quindi cosa bisogna fare ed entro quando bisogna intervenire senza mettere a repentaglio gli incentivi GSE.
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Soggetti a tale adempimento obbligatorio sono:
L’operazione di taratura si suddivide in due fasi:
FASE OPERATIVA: si andrà a verificare che le tarature della protezione d’interfaccia siano conformi al Regolamento d’Esercizio sottoscritto con il distributore di Energia Elettrica (es. E-Distribuzione); si provvederà a testare il relè di protezione d’interfaccia e verificare che i tempi d’intervento siano conformi; si redigerà un report certificato.
FASE AMMINISTRATIVA: il distributore ha messo a disposizione una sezione dedicata sul portale Produttori; ci sarà la necessità di registrare l’impianto, nei casi la pratica è stata gestita in modo cartaceo; infine nella sezione dedicata si andranno a inserire le dichiarazioni e i certificati di taratura.
La delibera conferma le tempistiche entro le quali debbano essere effettuate le verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia, prevedendo che:
Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:
Impianti di Produzione connessi in MT o BT entrati in esercizio: | le prime verifiche successive all’entrata in vigore della delibera 786/16 vanno effettuatu entro l’ULTIMA data tra | ||
da 1 agosto 2016 | entro 5 anni entrata in esercizio | ||
da 1 luglio 2012 al 31 luglio 2016 | entro 5 anni entrata in esercizio | 31 marzo 2018 | 5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016 |
da 1 gennaio 2010 a 30 giugno 2012 | 31 dicembre 2017 | 5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016 | |
fino al 31 dicembre 2009 | 30 settempre 2017 | 5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016 |
Se, nel corso della vita dell’impianto, si è già provveduto al rinnovo della verifica in oggetto, la nuova prova dovrà essere effettuata entro 5 anni dall’ultima verifica documentata.
le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano effettuate obbligatoriamente anche all’atto della sostituzione dei medesimi nel caso di guasto e/o malfunzionamento;[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ucaddon_uc_caption_hover_effects_4 image=”3000″ caption_title=”Adeguamento FV” caption_subtitle=”www.ingbalzano.com” button_link=”https://www.ingbalzano.com” uc_init_settings=””]
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